CHIETI – Un infermiere della provincia di Chieti, sospeso per oltre quattro mesi (poi ridotti a due) per non aver rispettato l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 o comunicato la giustificazione della mancata vaccinazione, ha ottenuto il riconoscimento delle retribuzioni non percepite durante la sospensione. Il giudice del lavoro di Vasto con sentenza del 22 maggio ha ordinato alla Asl Lanciano Vasto di pagare al lavoratore 4.309,95 euro più interessi e rivalutazioni.
L’infermiere era stato sospeso dall’ordine delle professioni infermieristiche di Chieti dal 7 febbraio al 15 giugno 2022, poi fino al 13 aprile. Tuttavia il giudice ha stabilito che l’infermiere era in regola con gli obblighi vaccinali, avendo completato il primo ciclo di vaccinazione con due dosi. La sospensione era stata applicata nonostante l’infermiere avesse rispettato la normativa in materia di vaccinazione.
Il giudice ha sottolineato che la mancata tempestiva risposta alla richiesta di documentazione da parte dell’ordine non giustifica la sospensione poiché la normativa emergenziale prevede la sospensione solo in caso di irregolarità dell’obbligo vaccinale, che deve essere accertata dall’ordine stesso.
Inoltre la sentenza indica che anche se il lavoratore non fosse stato in regola con la vaccinazione, l’azienda sanitaria avrebbe dovuto valutare la possibilità di assegnargli mansioni alternative per evitare il contagio, procedendo alla sospensione solo se tale soluzione fosse stata impraticabile. La sospensione dell’infermiere è stata quindi ritenuta illegittima, insieme ai provvedimenti emessi dall’ordine delle professioni infermieristiche.
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